Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17324/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for repeating lower court arguments without new specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17324/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied criminal law provisions, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected on appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific, argumentative critique required to overcome the finality of the appellate judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and rejected by the court of appeal without providing new specific grounds or a substantive critique of the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiteration of arguments lack of specific critique finality of judgment court costs and fine riciclaggio di capitali riciclaggio di denaro condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLDANO LUCIANO nato a TORINO il 04/11/1978 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luciano Soldano, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'erronea applicazione degli artt. 110 e 648-bis c.p. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 6-8), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 20