Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Saverio Galano inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that the lower court violated procedural rules regarding motivation, but the court found the appeal generic and indeterminate. Consequently, the judgment was rejected because it failed to specify the elements required to exercise judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements underlying the criticism and preventing the reviewing judge from exercising its mandate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALANO SAVERIO nato a TORINO il 07/07/1977 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Saverio Galano, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 cod. proc. pen. è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2025