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Ordinanza — n. 17322/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic legal violation claim and excessive sentence argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17322/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a legal requalification of the crime and challenged the sentence's excessiveness, but the court found the first ground generic and lacking specific elements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Regarding the second ground, the court held that sentencing discretion belongs to the trial judge and was adequately exercised in this case.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal alleging violation of law or excessive sentencing is inadmissible if the complaint is generic and lacks specific elements, or if the sentencing discretion of the trial judge was properly exercised based on relevant facts.

Parole chiave

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generic appeal complaint lack of specific elements sentencing discretion excessive sentence challenge inadmissible appeal legal requalification failure procedural costs order modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
in ordine alla mancata riqualificazione giuridica del fatto di reato è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA EUGENIO nato a NAPOLI il 01/08/1983 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; .

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Eugenio Ciotola, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. in ordine alla mancata riqualificazione giuridica del fatto di reato è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 a