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Ordinanza — n. 17321/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural bars and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17321/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court's reasoning was insufficient regarding the defendant's criminal conduct, recidivism, and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground violates the prohibition on re-evaluating evidence, the second and third grounds are procedurally barred or unsupported by law, and the fourth ground is inadmissible for being introduced late in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own reasoning for that of the lower court; appeals must be based on grounds admissible in the appellate instance, and late introductions of new arguments render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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procedural inadmissibility re-evaluation of evidence recidivism assessment mitigating circumstances substitute penalty procedural preclusion costs of appeal riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis c.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
62-bis e dell'attenuante comune ex art. 62 n. 4 c.p. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag.
Art. 20-bis D.Igs. n. 150/2022
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA DAVIDE nato a ROMA il 23/11/1972 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Sanna, Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'insufficienza di prove in relazione alla difformità della condotta di reato tenuta dall'imputato non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la rilevazione della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in diritto; considerato che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice, nella misura della sanzione, non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis e dell'attenuante comune ex art. 62 n. 4 c.p. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata concessione della pena sostitutiva ex art. 20-bis D.Igs. n. 150/2022 non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello o altrimenti conclusioni in udienza, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle am