Italian Court dismisses appeal claiming procedural nullity and sentencing errors as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Emilio Orsino inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for procedural violations regarding evidence evaluation and sentencing excessiveness, but the court found these claims infounded or non-specific. The court ruled that the lower court adequately addressed the facts and that sentencing discretion belongs to the trial judge, rendering the appeal legally untenable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, Art. 606 c.p.p.; Art. 648, Art. 132, Art. 133 c.p.: Appeals based on procedural nullity or sentencing errors are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected or fail to provide specific, reasoned criticism of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORSINO EMILIO nato a BENEVENTO il 05/05/1975 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Emilio Orsino, Rilevato che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez.
U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 4 della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuante di cui all'art. 648, comma 4 cod. pen. non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 4), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena e la sua mancata motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deci