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Ordinanza — n. 17318/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements required by procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17318/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to comply with specific procedural articles, but the court found the grounds too generic and indeterminate. Consequently, the appeal was rejected because it did not specify the factual elements necessary for the higher court to exercise its review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129, Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal must specify the factual elements underlying the criticism; generic grounds lacking these elements render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement specific factual elements procedural code violations judicial review limitations motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francisc Iulian Molnar, Rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art.
Art. 606 cod. proc. pen.
in relazione all'art. 606 cod. proc. pen. è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 129 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francisc Iulian Molnar, Rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
in relazione all'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLNAR FRANCISC IULIAN nato il 31/07/1989 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francisc Iulian Molnar, Rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 cod. proc. pen. è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare con accuratezza il proprio sindacato; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2025.