Italian court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court's rejected points without new analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in finding the victim's identity unreliable and in establishing the elements of the crime under Article 629 of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing specific, argumentative criticism of the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance, failing to perform the typical function of a specific, argumentative critique against the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERRI EMANUELE nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 19/08/1990 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Pierri, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'inattendibilità della persona offesa e l'assenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato di cui all'art. 629 cod. pen. è indeducibile, perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione; considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine da 4 a 9 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, nonché della attendibilità della persona offesa; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile