Italian Court dismisses appeal against public official's conviction for material falsity due to lack of specific intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rosalia Bongiorno inadmissible, upholding the lower court's conviction for material falsity. The appellant argued errors in assessing subjective intent and the lack of a statutory exemption, but the court found these claims unsupported. The decision rests on the principle that generic intent suffices for public official falsity and that the defendant's habitual conduct negated the exemption for first-time offenders.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, 477, 484 c.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court holds that for material falsity by a public official, only generic intent is required, and habitual conduct precludes the exemption for first-time offenders.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIORNO ROSALIA nato a SAN GIUSEPPE JATO il 23/02/1976 avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte d'appello di Palermo
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Rosalia Bongiorno ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato quella del Tribunale palermitano, emessa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 477, 484 cod. pen., condannando la ricorrente alla pena di mesi sette di reclusione; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'erronea valutazione dell'elemento soggettivo del reato con riferimento agli artt. 477 e 484 cod. pen. - è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui "ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici non è richiesto ranimus nocendí vel decipiendil" essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri" che, tuttavia, non costituisce un dolo in "re ipsa" e deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente (Sez. 1 - , Sentenza n. 27230 del 11/09/2020, Rv. 279785 - 03;
Sez. 3, Sentenza n. 30862 del 14/05/2015, Rv. 264328 - 01). Nel caso di specie la consapevolezza viene desunta da una serie dì indici - che non vengono specificamente 'attaccati' - riportati in sentenza dal Giudice di appello, che ha così reso una sentenza congrua ed esente da vizi logici; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. - è aspecifico e manifestamente infondato: la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen. La Corte territoriale ha specificato che la condotta della ricorrente è gravata da due precedenti in materia di reati contro il patrimonio realizzati nel medesimo quinquennio, la sua condotta viene ritenuta abituale, difettando dunque i requisiti ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., il che integra una motivazione congrua ed esclude la dedotta violazione di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consiglie e estenso