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Ordinanza — n. 17161/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against summary trial conviction, upholding judge's ex officio evidence power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17161/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Alessia Gomez inadmissible, confirming her conviction for theft and fraud. The appellant argued that the appellate court improperly exercised its power to gather evidence ex officio after a summary trial at the first instance. The court rejected this claim, citing established precedent that defendants choosing the summary procedure must accept the judge's authority to order necessary evidence in both trial stages.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; In summary trials, the appellate court may exercise ex officio evidence powers, and the defendant's choice of summary procedure implies acceptance of this judicial initiative.

Parole chiave

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summary trial procedure ex officio evidence power appellate court authority criminal appeal inadmissibility probative means necessity licenziamento per furto furto di lieve entità pena accessoria

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023
pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti" (Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, Rv.
Sez. 2, n. 45329 del 01/10/2013
Sez. 2, n. 45329 del 01/10/2013, Rv.
Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015
257498 - 01; Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOMEZ ALESSIA nata a CARRARA il 22/06/1976 avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte d'appello di Genova

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alessia Gomez ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato quella del Tribunale di La Spezia per il reato di cui all'art. 110, 624 cod. pen. e condannato la ricorrente alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 173,00 di multa; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione al rapporto tra giudizio abbreviato e potere di integrazione probatoria di ufficio in sede di appello, illegittimamente esercitato, nella prospettiva della ricorrente - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; la Corte territoriale, infatti, ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte: "nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre "ex officio", ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti" (Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, Rv. 284947 - 01;

Sez. 2, n. 45329 del 01/10/2013, Rv. 257498 - 01; Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015, Rv. 266158 - 01); in sostanza l'imputato che opta per il rito abbreviato deve mettere in conto la possibilità dell'esercizio dei poteri officiosi sia in primo che in secondo grado, cosicché il motivo di ricorso, che se ne duole, è manifestamente infondato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consi ere estensore Il Pre