Italian Court dismisses appeal against conviction for theft and threats, citing lack of specific grounds for generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and threats. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the decision justified by the offender's threatening attitude and prior record. Consequently, the appeal was rejected because the first ground was unfounded and the second was too generic to merit review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, 624, 625 cod. pen.; Art. 625, comma 1 cod. proc. pen.: The denial of generic mitigating circumstances is valid when based on a single negative factor like threatening behavior, and appeals citing general sentencing principles without concrete factual confrontation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELARDO FERDINANDO nato a ACERRA il 18/04/1988 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ferdinando Celardo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Isernia per il reato di cui all'art. 110, 624, 625, comma 1, n.2 e 7 cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 500,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché, atteso che il provvedimento impugnato fornisce adeguata giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla ritenuta gravità dei fatti in considerazione dell'atteggiamento minatorio dell'imputato, una volta scoperto dalla persona offesa, e in considerazione dei precedenti specifici da cui è gravato: la Corte territoriale si attiene ai principi affermati costantemente da questa Corte, in forza dei quali il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200) e secondo il quale tale dato può essere costituito anche dalla valutazione della gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc.
Picaku, rv 249754); considerato, quanto alla ulteriore generica doglianza relativa alla dosimetria della pena, che ratione temponis la pena prevista dall'art. 625, comma 1, cod. proc. pen. risulta pari al minimo edittale di anni uno, cosicché la doglianza è anche manifestamente infondata, in quanto, come osservano in motivazione le Sezioni Unite — Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, e per la pena base risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Pertanto essendo la pena determinata nella misura minima, alcun onere motivazionale aggiuntivo era richiesto; infine la stessa doglianza sul tema, proposta con l'appello, risulta del tutto generica, limitandosi a riportare principi giurisprudenziali, senza confrontarsi con la fattispecie concreta e con la sentenza di primo grado sul punto, il che rende inammissibile il motivo di appello e non consentito il corrispondente motivo di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consi ltf- re estensore