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Ordinanza — n. 17159/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and prescription grounds, ruling crime not expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17159/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the lack of recidivism and the expiration of the statute of limitations. The court found the defendant's specific recidivism established under Article 99 of the Penal Code, which extended the prescription period for the crime committed in 2014 to July 2029. Consequently, the lower court's reasoning was deemed legally sound and free from logical flaws, warranting the dismissal of the petition.

Regesto Legislator

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Art. 612 bis, 624 bis, 99, 161 c.p.; The court holds that specific recidivism under Article 99 extends the prescription period by half, and combined with Article 161, the limitation period remains valid well into the future, rendering appeals based on expired statutes of limitations manifestly unfounded.

Parole chiave

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specific recidivism statute of limitations penal code provisions inadmissible appeal prescription period calculation minaccia nel diritto penale prova del timore di persecuzione violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 612 bis, commi 1, 2, 3 c.p.
Rilevato che Chakri El Mehdi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato quella del Tribunale di Ragusa per il reato di cui all'art. 612 bis, commi 1, 2, 3, cod.
Art. 624 bis c.p.
Art. 99, comma 2 c.p.
Art. 161 c.p.
Tale termine prescrizionale deve essere ulteriormente aumentato in forza dell'art. 161 cod.
art. 624 bis cod. pen
L'art. 624 bis cod. pen., come vigente al momento del fatto, prevede la pena detentiva nel massimo di 6 anni.
art. 161 cod. pen
Tale termine prescrizionale deve essere ulteriormente aumentato in forza dell'art. 161 cod. pen., che prevede un altro aumento della metà, arrivando così al calcolo di anni 13 e mesi 6.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKRI EL MEHDI nato in MAROCCO il 19/08/1990 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Chakri El Mehdi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato quella del Tribunale di Ragusa per il reato di cui all'art. 612 bis, commi 1, 2, 3, cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di mesi dieci di reclusione; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione - non si confrontano con la sussistenza della recidiva, specifica e mai esclusa: pertanto le doglianze sono manifestamente infondate, poiché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il reato, commesso in data 12.10.2014, risulta non prescritto. L'art. 624 bis cod. pen., come vigente al momento del fatto, prevede la pena detentiva nel massimo di 6 anni. Per il calcolo del termine di prescrizione questa pena deve essere aumentata della metà, quindi ad anni 9, stante la recidiva specifica ex 99, comma 2 cod. pen. Tale termine prescrizionale deve essere ulteriormente aumentato in forza dell'art. 161 cod. pen., che prevede un altro aumento della metà, arrivando così al calcolo di anni 13 e mesi 6. Il termine di prescrizione andrà a scadere il 12 aprile 2028.

Vanno, inoltre, aggiunti 447 giorni di sospensione, con prescrizione finale in data 3 luglio 2029. Alla luce di queste considerazioni la Corte territoriale ha fornito una motivazione congrua ed esente da vizi logici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 aprile 2025 Il consigl e estensore Il Presi