Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive grounds regarding witness testimony evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate witness testimony under Article 533 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim, finding the appellate court's reasoning sound and based on the witness's ability to identify the appellant's facial features rather than hair color.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal based on alleged defects in the development of reasoning or the evaluation of evidence is inadmissible if the lower court's decision is logically sound and free from the specific vices enumerated in the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCELLI MASSIMO nato a CATANZARO il 31/07/1963 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Massimo Riccelli ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato quella del Tribunale di Catanzaro in ordine al delitto di cui agli artt. 624 bis, comma 2, 625 n.2 cod. pen., per il quale l'imputato è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 950,00 di multa; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle istanze dell'istruttoria dibattimentale in ordine all'art. 533, comma 1 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; ebbene, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4-5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen. La Corte territoriale ha vagliato approfonditamente le dichiarazioni rese dalla teste Ciambrone che hanno portato al riconoscimento del ricorrente, risulta doglianza non decisiva quella riguardante il colore della capigliatura dell'imputato, come riportato dalle dichiarazioni della teste. Come chiarito dal Giudice di Appello, la certezza del riconoscimento del ricorrente non si basa sull'unico indice del colore dei capelli, ma sul fatto che la teste Ciambrone ha avuto modo di poter osservare, a distanza ravvicinata, i tratti del volto del Riccelli, riconoscendolo agevolmente in sede di individuazione di persona, così fugando ogni dubbio sul suo riconoscimento.
La Corte territoriale ha così seguito un ragionamento congruo, esente dai vizi logico-giuridici paventati dal ricorrente, risultando il motivo nel resto versato in fatto e non consentito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025 Il consilie estensore Il