Cassation annuls appeal confirming conviction for prescription due to aggravated special circumstance calculation errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Court of Appeal's confirmation of the lower court's conviction, ruling the crime extinguished by prescription. The appellant argued the statute of limitations had expired, while the lower courts initially failed to correctly apply the aggravated special circumstance provisions. The Court determined that the correct calculation of the limitation period, accounting for the special aggravating circumstance and recidiva, extended the deadline to March 2024, thereby extinguishing the crime before the judgment was rendered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 588, comma 2 cod. pen.; Art. 63, comma 4 cod. pen.; Art. 161 cod. pen.: When a special aggravating circumstance increases the statutory penalty, the limitation period must be calculated based on the increased maximum term; if this calculation shows the limitation period has expired before the judgment, the crime is extinguished and the conviction must be annulled.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARRETTO VITTORIO nato a VITTORIA il 26/11/1973 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Vittorio Garretò ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa per il reato di cui agli artt. 110, 81, 588, comma 1 e 2 cod. pen. (e condannato il ricorrente alla pena di mesi nove di reclusione; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione - è fondato. L'art. 588, comma secondo, ritenuto nel caso in esame, integra l'aggravante ad effetto speciale, che muta anche la pena prevista dal primo comma, cosicché è aggravante più grave rispetto alla recidiva pure contestata.
Ciò determina l'applicazione dell'art.63, comma 4, cod. pen. rispetto alla recidiva contestata, quale circostanza ad effetto speciale meno grave. Ne consegue che per il reato, commesso in data 1.03.2014, l'art. 588, comma 2 cod. pen. vigente al momento del fatto prevede la pena detentiva nel massimo di 5 anni. Per il calcolo del termine di prescrizione questa pena deve essere aumentata di un terzo per la recidiva ad anni sei e mesi otto. Questo termine prescrizionale deve essere ulteriormente aumentato in forza dell'art. 161 cod. pen., che prevede l'aumento della metà, arrivando così al calcolo finale di anni dieci, con prescrizione in data 1.03.2024.
Alla luce di queste considerazioni la Corte territoriale doveva dichiarare l'estinzione del reato, in assenza di sospensioni del termine di prescrizione, essendo la sentenza intervenuta in data 16 giugno 2024; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consi estensore Il Pre