Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17148/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming generic mitigation was denied, citing lack of legal standing for the specific argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17148/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's specific complaint regarding the denial of generic mitigation lacks legal standing in a legality proceeding. The appellant argued that the lower court failed to consider all favorable elements, but the court noted the first-instance judgment already provided a logical and sufficient rationale for denying such mitigation based on the defendant's flight and prior record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 bis cod. pen.; The specific complaint regarding the non-granting of generic mitigation is inadmissible in legality proceedings if the lower court's reasoning is logically sound and sufficient, as the appellate court need not address every favorable element.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigation denial legality proceeding admissibility logical sufficiency of reasoning appellant's specific complaint court of cassazione ruling attenuazione della pena errore nella commisurazione della pena scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n.4 cod. pen.
Rilevato che Ali Fatthi Mohamed Fatthi Saad ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha parzialmente riformato - con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4.
Art. 62 bis cod. pen.
Rilevato che Ali Fatthi Mohamed Fatthi Saad ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha parzialmente riformato - con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4.
art. 62 bis cod. pen
- la sentenza del Tribunale felsineo che, per il delitto di furto, aveva condannato il ricorrente; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI FATTHI MOHAMED FATTHI SAAD nato in EGITTO il 17/05/1975 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ali Fatthi Mohamed Fatthi Saad ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha parzialmente riformato - con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4. cod. pen. - la sentenza del Tribunale felsineo che, per il delitto di furto, aveva condannato il ricorrente; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. - non è consentito, come formulato, in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Il Giudice territoriale ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento dell'imputato nella fase di esecuzione del reato, volto ad assicurarsi l'impunità attraverso una fuga repentina, e dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici, non risultando, per altro, profili ulteriori positivi, essendo la tenuità del danno valutata con la relativa attenuante;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consig e estensore Il