Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper request for factual reconstruction regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal sought an impermissible reconstruction of facts to obtain a mitigating circumstance. The appellant argued for the application of Article 62, paragraph 4 of the Penal Code, but the Court held that such requests violate the principle of legal certainty by asking the appellate court to re-evaluate evidence using criteria different from those used by the trial judge. Consequently, the Court affirmed the lower court's finding that the damage was not of special slightness, upholding the conviction and ordering the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n.4 cod. pen.; The request for a mitigating circumstance based on special slightness of damage is inadmissible in appeal proceedings if it requires a reconstruction of facts using evaluation criteria different from those adopted by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIDA SAMIR nato in MAROCCO il 10/07/1996 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Rida Samir ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara che, per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n.7, cod. pen., lo ha condannato il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione e ad euro 200,00 di multa; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante id cui all'art. 62 n.4 cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, come prospettato, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha senza aporie logiche esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, a pag.2).
Come più volte affermato da questa Corte, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 - 01).
La Corte di appello, facendo applicazione di questo principio, ha ritenuto il danno non tenue sulla base del valore della motocicletta, oggetto del furto, come anche del danno conseguente alla forzatura del bloccasterzo, rendendo così una motivazione congrua ed esente da vizi logici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025 Il c