Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific, argumentative grounds distinct from those already rejected in the appellate court. The appellant argued for a renewal of proceedings to obtain mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the court found these claims to be mere repetitions without substantive critique. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis c.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without offering a specific, reasoned critique, and the appellate court's decision on mitigating circumstances is not subject to review unless contradicted or poorly motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERON PALOMINO JERSON HENRY nato a LIMA (PERU') il 30/04/1999 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE d'APPELLO di MILANO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Calderon Palomino Jerson Henry ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale milanese in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n.2 cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60,00 di multa; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta la mancata rinnovazione documentale dell'istruttoria ai fini della concessione dell'attenuante ex art. 62 bis cod. pen. e l'omesso riconoscimento dell'attenuazione medesima - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). A ben vedere la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419).
La Corte territoriale ha correttamente motivato sul punto esplicitando con chiarezza i motivi a fondamento della sua decisione. Nel caso di specie la Corte di merito ha evidenziato come non emergano dagli atti circostanze in grado di produrre l'attenuazione di responsabilità prospettata dal ricorrente. Il Giudice di appello, al contrario, ha valorizzato la condotta successiva dell'imputato, connotata dalla reiterazione di condotte delittuose, rendendo così una motivazione congrua ed esente da vizi logici. In tale prospettiva risulta congrua anche la valutazione di superfluità del mezzo istruttorio - la missiva alla persona offesa - tenuto conto che la valutazione della condotta anteatta e di quella successiva risultano fattori ritenuti ostativi, non superabili, nella non manifestamente illogica valutazione della Corte territoriale, rispetto alla acquisizione della richiamata lettera.
D'altro canto lo stesso motivo di ricorso risulta rappresentare la natura esplorativa del mezzo istruttorio, riferendosi alla 'potenziale' rilevanza dello stesso, cosicché non può che concludersi che la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi in materia per cui, quanto alla omessa valutazione dell'istanza di rinnovazione istruttoria, va richiamato il consolidato orientamento per cui in tema di giudizio di appello, poiché il vigente codice di rito pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 - dep. 2010, Pacini, Rv. 246859; mass. conf.
N. 8891 del 2000 Rv. 217209 - 01, N. 47095 del 2009 Rv. 245996 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il cons11ere estensori DEPOSI