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Ordinanza — n. 17141/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning and violation of procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17141/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Daricca's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Daricca argued that the appellate court failed to properly re-evaluate the attempted murder charge and lacked sufficient reasoning regarding aggravating circumstances. The court rejected these claims, stating that the lower court's decision was logically sound and that the appeal did not meet the strict requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested judgment is merely reproduced without new reasoning, and the cassation court cannot substitute its own evaluation for that of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of reasoning attempted murder code criminal procedure judicial review limits tentato omicidio istigazione e aiuto al suicidio omicidio su richiesta della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
a) violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 56 c.p.
Può ricordarsi, peraltro, che la norma di cui all'art. 56 cod.
Art. 133 c.p.
Art. 62-bis c.p.
pen., per difetto di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.
art. 697 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
pen., per difetto di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.
art. 56 cod. pen
Può ricordarsi, peraltro, che la norma di cui all'art. 56 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, Clarke
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507).
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARICCA VINCENZO CARLO nato a PALERMO il 03/02/2002 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 31/10/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della medesima città (questi aveva ritenuto Vincenzo Carlo Daricca e Calogero Grispo colpevoli del reato di tentato omicidio - fatto pluriaggravato, dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili - in danno dei fratelli Roberto ed Emanuel Bozzo, contro i quali venivano esplosi oltre dieci colpi di arma da fuoco, oltre che dei reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e, infine, della contravvenzione ex art. 697 cod. pen.) e per l'effetto, ha assolto Calogero Grispo dai reati ascrittigli, con formula di rito "per non aver commesso il fatto" e - quanto alla posizione di Daricca - esclusa la circostanza aggravante della premeditazione e ritenuto l'assorbimento del reato contravvenzionale ex art. 697 cod. pen. nel delitto sub 2) - ha rideterminato la pena inflitta nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione.

2. Ricorre per cassazione Vincenzo Carlo Daricca, per il tramite dell'avv. Debora Speciale, deducendo tre motivi, così enunciati:

a) violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al fatto che la sentenza impugnata si è limitata a riprodurre integralmente quella gravata;

b) violazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., in relazione al reato di tentato omicidio, in ragione della mancata riqualificazione in lesioni personali, sotto il profilo della violazione di legge e della manifesta infondatezza, oltre che della contraddittorietà, illogicità e mancanza della motivazione;

c) violazione ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., per difetto di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

3. Giova ricordare, in primo luogo, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez.

U., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507). 3.1. Svolta la sopra indicata premessa di tenore metodologico, si rileva che la contestata valutazione organica delle risultanze processuali è stata correttamente ed esaustivamente condotta, da parte della Corte di merito. I giudici di secondo grado hanno svolto, infatti, le argomentazioni in rapporto alle doglianze difensive poste a fondamento dei punti del gravame, che hanno analiticamente ripercorso in modo puntuale; non hanno mancato di confrontarsi, peraltro, con l'esposizione dei fatti e con la specifica e articolata disamina delle emergenze probatorie, contenute nella sentenza del primo Giudice. 3.2.

Il primo motivo è fattuale ed aspecifíco, posto che si risolve nella prospettazione di deduzioni sfornite dell'indicazione delle ragioni atte a sostenerle. 3.3. La censura attinente al reato di tentato omicidio, che la difesa auspica venga riqualificato in quello di lesioni, risulta radicalmente inammissibile, in quanto confutativa e reiterativa. I giudici di merito, in realtà, hanno desunto la sussistenza del dolo omicidiario, nel comportamento tenuto dal ricorrente nei confronti della vittima, attraverso una ponderazione del tutto corretta, in ordine alle concrete modalità esecutive che hanno connotato la condotta incriminata.

La Corte ha sottolineato, infatti, la sussistenza del dolo omicidiario, ricavandolo - in via deduttiva - dal ferreo collegamento logico fra i seguenti elementi oggettivi: - dalla sicura potenzialità lesiva dello strumento adoperato; - dall'aver indirizzato diversi colpi direttamente alla persona della vittima, potendosi così ravvisare un dolo intenzionale omicidiario. Questo Collegio, quindi, può limitarsi a sottolineare come il convincimento raggiunto dalla Corte distrettuale - in tema di sussistenza del fatto e di qualificazione giuridica dello stesso, in termini di tentato omicidio - sia stato esposto attraverso una struttura motivazionale rigorosamente coerente, oltre che ampia ed esaustiva.

Può ricordarsi, peraltro, che la norma di cui all'art. 56 cod. pen. prende in considerazione l'evento solo in punto di sussistenza della volontaria desistenza o del ravvedimento attuoso; ciò sta a significare che - ai fini della configurabilità del tentativo - si deve considerare non l'evento stesso, bensì la condotta e, quindi, valutare quali siano e come siano stati adoperati i mezzi del delitto, se l'azione abbia avuto una direzione non equivoca e, infine, quale sia l'elemento soggettivo che sorregge l'azione. Deriva da ciò che ben può esservi delitto tentato di omicidio, anche nel caso in cui - essendo andati a vuoto i mezzi impiegati - la vittima designata sia restata illesa, dunque in assenza di un evento genuinamente lesivo.

A fronte delle sopra riassunte argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente - come sopra già detto - non va oltre la proposizione di deduzioni aspecifiche, interamente versate in fatto e fortemente a pod ittiche. 3.4. Quanto agli aspetti inerenti al trattamento sanzionatorio che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - tale valutazione si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di considerazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass