Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17140/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints lacking specific legal grounds or factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17140/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Vacante's appeal against the Second Instance Court's partial reform of his conviction inadmissible. Vacante argued for the application of specific articles regarding firearm possession and procedural violations, while the defense contested the preliminary inadmissibility ruling. The court rejected these claims as generic and inconsistent with established jurisprudence, finding no specific defects in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaints are generic, lacking specific grounds of illegality or factual error, and fail to demonstrate a contradiction with the law or settled case law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaints lack of specific grounds firearm possession procedural violation infrazione alla legge sulle armi sanzione penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
e mancanza della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 2 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895
Art. 697 cod. pen.
Art. 192, 530, 125 e 603 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACANTE VINCENZO nato a COMISO il 05/12/1961 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa del 28/10/2022, che aveva dichiarato Vincenzo Vacante colpevole dei reati di cui agli artt. 2 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895 e 697 cod. pen. - per aver detenuto, presso la propria abitazione, un fucile doppietta cal. 12 e relativo munizionamento - e, concesse le circostanze attenuanti generiche computate con il criterio dell'equivalenza, rispetto alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta nella misura di mesi otto di reclusione, già operata la riduzione per il rito prescelto.

2. Ricorre per cassazione Vincenzo Vacante, a mezzo dell'avv. Giorgio Assenza, deducendo inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, 697 cod. pen., nonché degli artt. 192, 530, 125 e 603 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 606, comma 1, lett.

b) e d) cod. proc. pen. e mancanza della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. La difesa ha anche depositato memoria, a mezzo della quale ha avversato la preliminare valutazione di inammissibilità e si è integralmente richiamata alle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione.

3. Le doglianze difensive sono generiche e tendono a far emergere inesistenti difetti di illogicità o contraddittorietà, nonché a prospettare enunciati ermeneutici contrastanti sia con il dato normativo che con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

4. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 aprile 202