Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17137/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation and procedural defects in parole permission request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17137/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Ezio Carnago's appeal inadmissible, rejecting his claim of insufficient motivation regarding the parole board's refusal of a permission to visit a specific individual. The defense argued the lower court ignored submitted documents and misidentified the intended recipient of the visit, but the court found the decision properly grounded in the absence of contact with the claimed beneficiary. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against parole decisions are inadmissible if the lower court's ruling lacks proper motivation or if the appellant's arguments are procedurally defective and do not effectively challenge the factual basis of the refusal.

Parole chiave

Generato dall'IA
parole permission appeal lack of motivation procedural inadmissibility Cassation appeal prison visit rights recidiva nell'infrazione riabilitazione attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
Generato dall'IA
Sentenza — n. 3652/2022 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal against detention order citing stable criminal choice and prior convictions.
Ordinanza — n. 3304/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of demonstrated remorse and rehabilitation progress. The court rejects the claim that recent behavior proves readiness for alternative sentencing measures. The decision upholds the lower court's finding of insufficient reformation to prevent recidivism. The ruling emphasizes that probation requires a proven shift in personality and attitude toward the crime. The court notes that mere work or relocation does not substitute for genuine remorse. The judgment confirms the inadmissibility of the appeal based on procedural and substantive grounds. The outcome reinforces the strict criteria for granting probation in drug trafficking cases. The court maintains that the risk of reoffending remains too high for alternative measures. The decision highlights the constitutional goal of reeducation as a prerequisite for probation. The ruling concludes that the lower court's assessment was logically sound and unassailable.
Ordinanza — n. 17405/2022 — snpen
Italian court dismisses appeal against probation order citing social danger and rule defiance.
Sentenza — n. 30360/2025 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal against parole denial due to lack of social danger assessment in serious crimes.
Sentenza — n. 2031/2024 — snpen
Italian court annuls detention order due to flawed evidence dating and failure to address prior cassation questions.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARNAGO EZIO nato a MILANO il 21/09/1974 avverso l'ordinanza del 23/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; m ENLJTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da Ezio Carnago (detenuto con fine pena fissato al 16/09/2025, in esecuzione UI cumulo comprendente i reati o'i ricettazione 'e violazione della legge sugli stupefacenti) contro il provvedimento a mezzo del quale era stata respinta la sua richiesta di concessione di un permesso premio.

2. Ricorre per cassazione Ezio Carnago, per il tramite del suo difensore Germana Cauci, deducendo carenza di motivazione in punto di rigetto del permesso, nonostante la documentazione versata in atti.

3. La motivazione è anzitutto inammissibile in quanto interamente versata in fatto, dunque tendente a provocare una rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza già valutati IIIUUI baie Ul sorvegHanza, dunque VUild di conipirnento Ul una Operazione VidlUldliVol 11011 consentita, in sede di legittimità.

4. Assume la difesa, inoltre, come la richiesta di permesso premio avesse ad oggetto la possibilità di recarsi presso un Cristian Callagher, il quale aveva rilasciato disponibilità in tal sostiene II ricorrente, allora, LI le mpropriamente sia SLCIld Oisattesa la ncniesta, CSSCIIUUSI fatto invece riferimento a un permesso avente ad oggetto la permanenza presso Rossella Scolletta. La doglianza, però, è decentrata rispetto al contenuto del provvedimento impugnato. Il Magistrato di sorveglianza, infatti, aveva fondato il rigetto sul presupposto che non vi fossero stati irlai contatti con Callegher, oltre che sul: ..'dJSCI !Ltd documentazione inerente a Scolletta; su tali basi, non attaccate efficacemente dalla difesa, si fonda anche il rigetto del reclamo, oggi impugnato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inarnmissibilità. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 april