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Ordinanza — n. 17134/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's withdrawal, resulting in inadmissibility and costs order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17134/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant, Claudio Sordina, formally withdrew the litigation. The applicant's defense, Avv. Stefano Cuoghi, facilitated this withdrawal, which triggered the procedural consequence of inadmissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the applicant was condemned to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. d) c.p.p.; Withdrawal of appeal renders the cassation request inadmissible, obliging the appellant to bear all procedural expenses and the fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural costs Cassa delle ammende Code of Criminal Procedure conseguenze del ritiro condono delle spese procedurali rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano indicata in epigrafe, ha regolarmente rinunciato all'impugnazione; Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORDINA CLAUDIO nato a VERONA il 10/10/1963 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Claudio Sordina, dopo avere proposto - tramite il proprio difensore avv. Stefano Cuoghi . ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano indicata in epigrafe, ha regolarmente rinunciato all'impugnazione; Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rkut u e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 aprile 2025.