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Ordinanza — n. 17132/2025 — snpen Generato dall'IA

Recourse against conditional sentence revocation dismissed for lack of specific legal and factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17132/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Mohsen Krayem's appeal against the revocation of his conditional sentence inadmissible due to the absence of specific legal and factual arguments. The appellant's request was rejected as it contained only generic deductions without supporting reasons, mirroring the prosecution's earlier submission. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: A recourse against a decision revoking a conditional sentence is inadmissible if it lacks specific legal and factual grounds, as generic deductions without reasoned support fail to meet the admissibility requirements.

Parole chiave

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conditional sentence revocation inadmissible appeal lack of specific grounds procedural costs Cassa delle ammende generic deductions Article 616 code difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRAYEM MONSEN nato il 12/07/1988 avverso l'ordinanza del 13/01/2025 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che è inammissibile il ricorso (che propone, a mezzo di motivo unico, la illegittimità dell'atto impugnato, dato che il beneficio sarebbe stato da revocare - in ipotesi difensiva - nel corso dei giudizi di cognizione) proposto - con atto a firma dell'avv. Simone Rosario Matraxia - da Mohsen Krayem, nei confronti del quale è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, accordatagli con sentenza del 14/03/2012 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Macerata, per aver egli commesso, in data 03/10/2014, un nuovo reato;

Ritenuto che l'impugnazione prospetti motivi non specifici, che si risolvono nella formulazione di deduzioni meramente generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto atte a suffragare la richiesta (si veda, sul punto quanto riportato nelola richiesta del Pubblico ministero del 19/11/2024, alla quale si è richiamato il Giudice dell'esecuzione nel provvedimento ora impugnato; Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 aprile 2025 Il Consigl