Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints and lack of specific legal grounds regarding conditional sentence suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Maria Grazia Filangeri inadmissible. The appellant argued procedural violations and substantive errors regarding the revocation of her conditional sentence suspension for non-compliance with restitution obligations. The court rejected these claims as the first complaint was generic and the second was time-barred, finding the lower court's reasoning exhaustive and legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 546 c.p.p.; Art. 165 e 168 c.p.; Legge 689/1981, artt. 53 e 57: Appeals lacking specific legal grounds or filed after the expiration of the time limit are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILANGERI MARIA GRAZIA nato a PALERMO il 21/08/1979 avverso l'ordinanza del 23/01/2025 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ravenna - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha revocato la sospensione condizionale della pena di euro milleduecento di multa, concessa a Maria Grazia Filangeri con il decreto penale di condanna del 24/04/2023, divenuto esecutivo il 16/09/2023, che l'aveva condannata per il reato di truffa, commessa nel dicembre 2022, in danno di Arian Kura; il provvedimento trae origine dalla mancata ottemperanza - da parte della prevenuta - agli obblighi imposti ex art.165 cod. pen., visto che il suddetto beneficio era stato subordinato alla restituzione di quanto sottratto, oltre che alla eliminazione delle conseguenze dannose, nella misura di euro cinquecentosei, entro il termine di mesi sei dalla inopponibilità del decreto.
2. Ricorre per cassazione Maria Grazia Filangeri, a mezzo dell'avv. Andrea Lo Presti, deducendo due motivi, entrambi incentrati sui vizi ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. (derivante dalla mancata indicazione delle generalità della parte sottoposta a procedimento) e degli artt. 165 e 168 cod. pen., nonché 53 e 57 legge 24 novembre 2981, n. 689.
3. La prima doglianza è aspecifica, prospettandosi deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto che le possano sorreggere. Quanto alla seconda censura, trattasi di deduzioni che sarebbero state, eventualmente, prospettabili con riferimento al decreto, ormai divenuto definitivo. La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili di incoerenza e non risultano le dedotte violazioni di legge; l'avversata ordinanza è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 aprile 202