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Ordinanza — n. 17129/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual criticism lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17129/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Calì's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Calì argued the lower court's refusal to unify four crimes under the doctrine of continuity was illogical and contradicted by the temporal continuity and identical victim harm. The court rejected these claims as mere factual criticisms that did not engage with the specific legal reasoning regarding the absence of a unified prior intent.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 81 c.p.: Appeals based solely on the alleged erroneous evaluation of factual elements, without specific legal arguments or engagement with the court's reasoning, are inadmissible as they constitute mere criticism rather than a valid legal objection.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual criticism doctrine of continuity unification of crimes prior intent court costs Cassa delle ammende criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
Michele Lapertosa, deducendo vizi rilevanti ex art. 606, comma 1 lett.
Art. 81 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 624-bis cod. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata da Giovanni Calì, volta alla unificazione in continuazione dì quattro reati ex art. 624-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALI GIOVANNI nato a CATANIA il 05/10/1989 avverso l'ordinanza del 16/12/2024 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata da Giovanni Calì, volta alla unificazione in continuazione dì quattro reati ex art. 624-bis cod. pen., rispettivamente commessi in varie località della Sicilia, in un arco temporale che si estende dal 11/04/2013 al 12/03/2014, giudicati mediante quattro sentenze di condanna.

2. Ricorre per cassazione Giovanni Calì, a mezzo del difensore avv. Michele Lapertosa, deducendo vizi rilevanti ex art. 606, comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art.81 cod. pen., anche sotto il profilo motivazionale, per avere il Tribunale disatteso la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, basata sulla circostanza della mancata indicazione - da parte della difesa - degli elementi atti a dimostrare la sussistenza di una preventiva ideazione unitaria, da desumersi, invece, attraverso la valutazione della continuità temporale dei fatti, della identità del bene leso e delle modalità attuative.

3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili. Il provvedimento reiettivo, infatti, è fondato sul presupposto dell'assenza di una preventiva ideazione unitaria, da parte del condannato, essendo tali condotte semplicemente espressive della proclività del soggetto alla realizzazione della specifica tipologia delittuosa, nonché indicative della sua attitudine a cogliere le varie opportunità estemporanee (fatto evincibile, del resto, anche dalla differente collocazione geografica dei reati posti in essere dal soggetto). Le censure difensive sono costituite, invece, da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia valutato erroneamente gli elementi emersi dall'incarto processuale. Dette critiche, altresì, appaiono rivalutative e aspecifiche, atteso che non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto di impugnazione.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 apr