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Ordinanza — n. 17128/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of identity of subjective element in crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17128/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Achraf Bouajaj's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bouajaj challenged the lower court's refusal to unify multiple crimes, arguing they were committed in temporal contiguity and lacked distinct subjective intent. The court rejected these arguments, ruling that the lack of a unified subjective element across the offenses rendered the unification request legally unfounded and the defense's criticisms merely factual revaluations.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 671 c.p.p.: Appeals based on factual revaluations or lack of identity of the subjective element in criminal conduct are inadmissible as they do not constitute relevant legal violations.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility identity of subjective element temporal contiguity of crimes factual revaluation defense unification of offenses traffico aggravato di stupefacenti formazione di una pena complessiva esecuzione delle pene e delle misure

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Basilio Foti, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1 lett.
Art. 671 c.p.p.
pen., sotto il profilo della violazione dell'art. 671 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
artt. 628 cod. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata da Achraf Bouajaj, volta alla unificazione in continuazione dei plurimi reati ex artt. 628 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
pen., sotto il profilo della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., sottolineando la contiguità temporale dei fatti e l'irrilevanza dell'aspetto della concorsualità, nella commissione dei medesimi.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAJA3 ACHRAF (CUI 04VXP8M) nato a TORINO il 08/03/1999 avverso l'ordinanza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata da Achraf Bouajaj, volta alla unificazione in continuazione dei plurimi reati ex artt. 628 cod. pen. e 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 08/06/2021 al 10/11/2022 in Torino e rispettivamente giudicati mediante quattro sentenze di condanna (sentenza della Corte di appello di Torino, passata in giudicato il 19/03/2024; sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, passata in giudicato il 01/12/2023; sentenza della Corte di appello di Torino, passata in giudicato il 06/12/2023 e sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, passata in giudicato il 10/02/2024).

2. Ricorre per cassazione Achraf Bouajaj, a mezzo del difensore avv. Basilio Foti, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., sottolineando la contiguità temporale dei fatti e l'irrilevanza dell'aspetto della concorsualità, nella commissione dei medesimi.

3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili. Il provvedimento reiettivo, infatti, è fondato sul presupposto della mancanza di identità della componente soggettiva, nei reati accertati; tale elemento è stato ritenuto indicativo dell'assenza di una preventiva ideazione unitaria, da parte del condannato, essendo tali condotte semplicemente espressive della proclività del soggetto alla realizzazione della specifica tipologia delittuosa. Le censure difensive sono costituite, invece, da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia valutato erroneamente gli elementi emersi dall'incarto processuale. Dette censure, altresì, appaiono rivalutative e aspecifiche, atteso che non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto di impugnazione.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 ap