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Ordinanza — n. 17126/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses negative jurisdiction conflict when a third court claims competence instead of the first. The conflict was declared inadmissible because the second court deemed itself competent. The case was remitted to the Messina Tribunal for resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17126/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the negative jurisdiction conflict inadmissible and remitted the case to the Messina Tribunal. The conflict arose because Catania's Court of Appeal declined jurisdiction to Messina, which then claimed Catania was the proper forum. The court ruled that a negative conflict cannot exist if the receiving court asserts its own competence over a third party.

Regesto Legislator

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Art. 10 c.p.p.; Art. 10, comma 2, lett. b) c.p.p.: A negative conflict of jurisdiction is inadmissible when the court to which the case is transmitted by a court declaring itself incompetent subsequently deems itself competent to hear the matter.

Parole chiave

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negative conflict of jurisdiction inadmissibility of conflict competence determination transmission of files third court competence risoluzione del conflitto giurisdizionale declinatoria di competenza diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 10 c.p.p.
Art. 10, comma 2, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, Gip Modena, Rv. 278489 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE MESSINA, con ordinanza del 16/01/2025, nei confronti di CORTE DI APPELLO CATANIA, nel procedimento riguardante OCCHINO MICHELE nato a CATANIA il 17/05/1962 f

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la Corte di appello di Catania è stata investita - in funzione di giudice dell'esecuzione - della richiesta presentata da Michele Occhino, volta alla rideterminazione della pena inflittagli con sentenza del 16/02/2015 del Tribunale di Catania, riformata dalla Corte di appello della medesima città il 19/01/2021 e passata in giudicato il 30/09/2022; Rilevato che la Corte di appello di Catania ha declinato la propria competenza a decidere su tale istanza, per essere competente il Tribunale di Messina, al quale ha disposto trasmettersi gli atti;

Rilevato che il Tribunale di Messina in composizione collegiale, a sua volta, si è dichiarato incompetente, ritenendo la competenza del Tribunale di Catania in composizione collegiale e, su tale premessa, ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del medesimo; Ritenuto, però, che non possa configurarsi un conflitto negativo di competenza, allorquando il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, Gip Modena, Rv. 278489 - 01);

Ritenuto, dunque, che debba dichiararsi la inammissibilità del conflitto sopra descritto

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Messina. Così deciso in Roma, 03 aprile 2025