Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal criticism of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the trial court's rejection of his request for home detention and probation, arguing he is a legal administrator and faces insufficient criminal prejudice for such a short sentence. The court rejected these claims because the appellant's submissions were mere complaints without specific legal criticism of the lower court's comprehensive and logical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grievances are merely complaints in fact lacking specific legal criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDO ANTONIO nato a CARMAGNOLA il 26/07/1971 avverso l'ordinanza del 23/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l'opposizione proposta avverso il provvedimento del 20/07/2024, che aveva disatteso le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare, presentate da Antonio Ricciardo, soggetto in espiazione della pena di mesi due di reclusione, inflitta con sentenza del Tribunale di Patti del 25/02/2022, passata in giudicato il 05/05/2023, relativa al reato di cui all'art. 388 cod. pen., commesso il 24/09/2024 ed al quale è stata concessa la misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter comma 1-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. Giorgio Scisca, deducendo cumulativamente i vizi di violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) e lett.
e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Non è stato adeguatamente considerato, in primo luogo, come il soggetto sia amministratore di sostegno della madre; non è stata ben valutata, inoltre, la portata dei pregiudizi penali annoverati dal ricorrente. La difesa ha depositato memoria tardiva. Errato è, infine, il passaggio in cui si ritiene non possibile che venga intrapreso un percorso di recupero, in ragione della esiguità della pena da espiare, che è pari a soli due mesi.
3. Vengono articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come dagli atti possa evincersi il mancato avvio - ad opera del condannato - di un processo di elaborazione di una progettualità futura, figurando a suo carico diversi pregiudizi e ulteriori pendenze. Tale struttura motivazionale è lineare, esaustiva e del tutto logica, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; essa, poi, non è efficacemente aggredita dalle aspecifiche e reiterative argomentazioni difensive.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 a