Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17122/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against parole denial due to irregular home detention conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17122/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared Michele Darida's appeal inadmissible regarding his parole request. The court found the Tribunal's decision relied on Darida's failure to answer the doorbell and deny access to police during home detention, which constituted irregular conduct. Since the appeal merely repeated these facts without challenging the Tribunal's legal reasoning, the court rejected the arguments and ordered costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 54, legge 354/1975; Appeals against parole denials are inadmissible if they merely restate facts already evaluated by the Tribunal without challenging the logical or legal basis of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
parole appeal inadmissibility home detention irregularity re-education compliance Corte di Cassazione penitentiary benefit denial liberazione condizionale allontanamento nonostante motivi di salute scarcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Roberto Afeltra, relative alla inosservanza o erronea applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARIDA MICHELE nato a ROMA il 08/08/1998 avverso l'ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti; Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; Ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da Michele Darida - detenuto con fine pena fissato al 18/05/2026 - a mezzo dell'avv. Roberto Afeltra, relative alla inosservanza o erronea applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., che sarebbero asseritamente riscontrabili nel provvedimento indicato in epigrafe, mediante il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva disatteso l'istanza di liberazione anticipata, relativamente al semestre che va dal 30/07/2022 al 30/01/2023 (viene posta specificamente a fondamento della decisione reiettiva l'esistenza - a carico del condannato ed entro il suddetto arco temporale - di una condotta irregolare, segnalata dai Carabinieri, i quali hanno dato atto del fatto che il Darida, ristretto in regime di arresti domiciliari - non rispondeva al citofono, più volte azionato e, una volta rintracciato nelle immediate vicinanze dell'appartamento, negava l'accesso agli operanti);

Ritenuto che le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione siano interamente versate in fatto e non si confrontino con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e che si impernia, appunto, sulla ritenuta gravità del sopra detto rilievo, valutato dai Giudici di sorveglianza quale fattore evocativo di una mancata adesione del condannato all'opera di rieducazione, posta a fondamento dell'invocato beneficio penitenziario ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; Considerato, inoltre, che le censure difensive sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 apr