Cassation appeal dismissed because supervision judge cannot act de plano on 2022 orders regarding distinct prison locations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the supervision judge lacked authority to act de plano on a 2022 order regarding a prisoner's transfer. The petitioner argued that the new prison situation was identical to the original one, demanding a contradictory procedure. The court rejected this, holding that supervision orders apply only to the specific detention situation existing at the time of the order, even if facts are similar elsewhere.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, comma 5, ord. pen.; Art. 666, commi 2-4, c.p.p.: A supervision judge cannot act de plano to enforce an order referring to a situation existing at a time and place distinct from the current detention status, even if the factual circumstances are identical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 20/12/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In data 20/12/2024, il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato non luogo a provvedere, in ordine alla richiesta di ottemperanza all'ordinanza datata 11/04/2022, contenente invito alla Direzione dell'istituto penitenziario a procedere alla ricollocazione di Alessio Attanasio, presso la sezione normale destinata ai detenuti assoggettati al regime penitenziario ex art. 41- bis legge 26 luglio 1975, n. 354; la decisione si fonda sul rilievo che tale ordinanza facesse riferimento alla situazione venutasi a creare, nell'anno 2022, presso il carcere di Novara, essendo il soggetto allo stato detenuto presso la Casa di reclusione di Nuoro.
2. Ricorre per cassazione Alessio Attanasio, a mezzo dell'avv. Maria Teresa Pintus, deducendo violazione di legge e mera apparenza della motivazione, in riferimento agli artt. 666, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen. e 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto - lamentandosi la lesione di un diritto soggettivo - il Magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto agire de plano, ma avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio: la situazione creatasi a Nuoro, peraltro, è esattamente sovrapponibile a quella già esistente a Novara.
3. Il ricorso è inammissibile. Il decreto impugnato, infatti trae origine dal rilievo della definizione della situazione oggetto dell'ordinanza risalente all'anno 2022, nonché dalla conclusione della situazione detentiva allora esistente, visti i trasferimenti ai quali è stato da allora sottoposto il detenuto (si veda Sez. 1, n. 26071 del 11/12/2017, Guarino, a mente della quale: «In tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di cui all'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. non può avere ad oggetto la richiesta volta ad ottenere dall'Amministrazione l'ottemperanza ad un provvedimento che, pur reso dal medesimo Giudice di sorveglianza, si riferisce a situazioni territorialmente distinte, anche se in fatto sovrapponibili»). Le doglianze difensive, sul punto, sono del tutto generiche.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 apr