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Ordinanza — n. 17120/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic nature and failure to contest restitution of funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17120/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was deemed entirely generic and lacked specific legal or factual arguments. The appellant, a prisoner under the 41-bis regime, challenged an unauthorized bank withdrawal but failed to refute the prison administration's claim that the money had already been returned. Consequently, the court rejected the request to clarify the reasons for the withdrawal, ruling that the core defense was already resolved by the restitution.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is entirely generic and fails to provide the specific legal grounds and factual elements necessary to support the claim, particularly when the central factual assertion of the defense has already been addressed or refuted.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic petition prison detention 41-bis regime bank withdrawal dispute restitution of funds Cassation procedure prelievo in contanti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Maria Teresa Pintus, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Artt. 6 e 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
pen., in relazione agli artt. 6 e 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, lamentando esser restato inevaso l'invito rivolto alla Direzione della Casa circondariale, a chiarire le ragioni poste a fondamento dell'avvenuto prelievo.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 28/03/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Alessio Attanasio, condannato sottoposto al regime detentivo ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale lamentava un indebito prelievo - ad opera della Direzione della Casa circondariale di Novara - di denaro dal proprio conto corrente (segnatamente, trattasi della somma di euro duecento), sulla base di un'ammenda contenuta nella ordinanza della Corte di appello di Trieste del 05/07/2021; la declaratoria di inammissibilità trae origine dalla avvenuta restituzione della suddetta somma, secondo quanto riferito dalla stessa Casa circondariale.

2. Ricorre per cassazione Alessio Attanasio, a mezzo dell'avv. Maria Teresa Pintus, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6 e 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, lamentando esser restato inevaso l'invito rivolto alla Direzione della Casa circondariale, a chiarire le ragioni poste a fondamento dell'avvenuto prelievo.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto del tutto generico e privo dell'indicazioni delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali atti a sorreggerlo; non viene contrastata, infatti, l'affermazione circa l'avvenuta restituzione delle somme, che costituisce il nucleo centrale della doglianza difensiva.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 aprile