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Ordinanza — n. 17118/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court order rejecting request for additional early release days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17118/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Fontanino's appeal inadmissible regarding the lack of motivation in the surveillance court's order. Fontanino argued the tribunal failed to justify rejecting his request for thirty additional days of early release for the period between 2010 and 2015. The court ruled that this specific issue was already exhaustively addressed in the prior rejection of the same request during the claim phase, rendering the new complaint inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.; In matters of early release, requests to integrate previously granted reductions for specific detention periods are inadmissible if the same issue was already decided upon rejection in the claim phase.

Parole chiave

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early release integration surveillance court order lack of motivation appeal exhaustion of remedies claim phase rejection Cassation inadmissibility detention period reduction revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Antonio Giuffrida, relative alla mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20278 del 16/06/2020, Gangemi
Viene posto specificamente a fondamento della decisione reiettiva, in primo luogo, il principio di diritto enunciato da questa Corte (si veda Sez. 1, n. 20278 del 16/06/2020, Gangemi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANINO GIOVANNI nato a CATANIA il 09/08/1958 avverso l'ordinanza del 10/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti; Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; Ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da Giovanni Fontanino - detenuto con fine pena fissato al 15/03/2026 - a mezzo dell'avv. Antonio Giuffrida, relative alla mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., che sarebbe riscontrabile nel provvedimento indicato in epigrafe, mediante il quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'integrazione della già concessa liberazione anticipata, con concessione di ulteriori trenta giorni, relativamente al periodo che va dal 01/01/2010 al 31/12/2015. Viene posto specificamente a fondamento della decisione reiettiva, in primo luogo, il principio di diritto enunciato da questa Corte (si veda Sez. 1, n. 20278 del 16/06/2020, Gangemi, Rv. 279370 - 01, a mente della quale:

«In tema di liberazione anticipata, è inammissibile l'istanza, presentata al magistrato di sorveglianza, volta ad ottenere, in applicazione della disciplina speciale introdotta per i periodi di detenzione compresi tra 11. gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015 dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, l'integrazione del provvedimento già adottato con la riduzione della pena di ulteriori trenta giorni rispetto agli ordinari quarantacinque già concessi, in relazione ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1 gennaio 2010, trattandosi di questione deducibile esclusivamente in sede di reclamo al tribunale di sorveglianza»); a tale dato, si aggiunge l'essersi il medesimo Tribunale di sorveglianza già pronunciato, in sede di reclamo avverso l'ordinanza del 16/11/2020, inerente al medesimo oggetto;

Ritenuto che le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione siano interamente versate in fatto e, soprattutto, evitino il confronto con l'intero contenuto della motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e priva di profili di contraddittorietà e, pertanto, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità; Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese t processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 apri