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Ordinanza — n. 17114/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere complaints lack specific legal criticism of the trial court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17114/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the trial court failed to recognize the non-existence of the debt due to its dissipation, yet the lower court rejected the probationary placement request. The court held that the appellant's grievances were merely complaints about facts without specific legal criticism of the trial judge's comprehensive and logical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticism of the lower court's reasoning; mere complaints about factual findings or lack of consciousness regarding the debt do not constitute admissible grounds for cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism mere complaints probationary placement dissipation of assets court costs Cassa delle ammende bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo degli avv.ti Cesare Gai e Marcello Carrier°, deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01
Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come - grazie alle indagini svolte dall'U.E.P.E.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLINA ROSARIO nato a BISACQUINO il 10/02/1945 avverso l'ordinanza del 10/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha applicato la detenzione domiciliare ed ha, invece, rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da Rosario Gallina, soggetto in espiazione della pena dì anni due e mesi due di reclusione, inflitta per il reato di bancarotta fraudolenta, risalente al 2017, di cui alla sentenza del 16/10/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo degli avv.ti Cesare Gai e Marcello Carrier°, deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., stante la inesistenza del debito, coincidente con la ritenuta distrazione, del quale viene sottolineata - ad opera del Tribunale di sorveglianza - la mancata presa di coscienza. Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, ha evidenziato l'assenza di concrete iniziative risarcitorie, senza però valutarne la effettiva praticabilità, visto che esse - ferma la censura circa l'insussistenza del contestato debito - dovrebbero passare al vaglio della curatela fallimentare.

3. Vengono articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come - grazie alle indagini svolte dall'U.E.P.E. - possa evincersi il mancato avvio, ad opera del condannato, di un processo di revisione critica di quanto compiuto, visto che il soggetto non manifesta coscienza critica del reato, né alcun interesse nei confronti dei creditori.

In ragione di ciò, si è ritenuto impossibile, allo stato, formulare una prognosi tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - circa la sua futura condotta di vita. Tale struttura motivazionale è lineare, esaustiva e del tutto logica, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; essa, poi, non è efficacemente aggredita dalle aspecifiche e reiterative argomentazioni difensive, visto che l'argomento principe dell'impugnazione è rappresentato dalla contestazione del dato oggettivo esistente in atti, ossia l'entità della distrazione in relazione alla quale è intervenuta la condanna.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 aprile 2025 Il Consiglier