Cassation court dismisses appeal against penalty for illegal stay in Italy due to factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had convicted the appellant for illegally remaining in Italy after an expulsion order and departure deadline expired. The court rejected the appellant's arguments as an impermissible re-evaluation of established facts and a discretionary sentencing matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 comma 5-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on the re-evaluation of factual elements already proven or on the exercise of the sentencing discretion are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KERIMU ARUNA (CUI: 04V2UYL) nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 21/10/2024 del GIUDICE DI PACE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Perugia ha dichiarato la penale responsabilità di Aruna Kerimu, in ordine al reato di cui all'art. 14 comma 5-ter ultima ipotesi d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - per essersi trattenuto in Italia, senza giustificato motivo, in violazione del provvedimento di espulsione disposto dal Prefetto di Perugia in data 17/05/2021 e notificatogli in pari data, nonché dell'ordine del Questore di Perugia emesso e notificatogli in pari data, mediante il quale gli veniva intimato di lasciare il territorio italiano entro sette giorni dalla notifica, non essendo stato possibile procedere al suo accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - e per l'effetto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro settemila di multa.
2. Avverso tale sentenza Aruna Kerimu propone ricorso, tramite l'avv. Carmen Ambra, deducendo tre motivi, tutti incentrati sulla sussistenza di una violazione di legge e di vizi della motivazione, rispettivamente in relazione all'applicazione dell'art. 14 comma 5-ter T.U. imm. e alla mancata assoluzione dell'imputato, nonché, infine, al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La sentenza impugnata ricostruisce dettagliatamente gli elementi grazie ai quali si è ritenuta raggiunta la prova circa la permanenza del soggetto in territorio nazionale, all'indomani della scadenza del termine assegnatogli per abbandonarlo; alcuna giustificazione, al momento, è stata fornita dal soggetto. Si sono anche scandagliate tutte le argomentazioni addotte a discolpa (segnatamente, la dedotta impossibilità di reperire denaro sufficiente, per acquistare il biglietto aereo); tali deduzioni a discarico sono state superate dal Giudice di pace, con motivazione né illogica, né contraddittoria.
Gli appunti difensivi, al contrario, sono finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali. Quanto agli aspetti inerenti al trattamento sanzionatorio, essi rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - tale valutazione si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di considerazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.
Nel caso di specie, peraltro, la pena inflitta è prossima al minimo edittale 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03