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Ordinanza — n. 17111/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against peace judge's expulsion fine for unauthorized stay in Italy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17111/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine to the state treasury. The lower court had convicted the appellant of staying in Italy without justification after receiving an expulsion order, imposing a fine near the statutory minimum. The court rejected the appellant's arguments as attempts to re-evaluate established facts rather than legal errors, noting that the penalty was applied within the judge's discretionary power.

Regesto Legislator

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Art. 14 comma 5-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on the re-evaluation of factual elements already proven by the lower court are inadmissible, as such matters fall within the discretionary power of the judge of first instance.

Parole chiave

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illegal stay in Italy expulsion order enforcement administrative fine inadmissible appeal factual re-evaluation judicial discretion court costs assegno turistico

Disposizioni normative citate

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Art. 14 comma 5-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Perugia ha dichiarato la penale responsabilità di Aruna Kerimu, in ordine al reato di cui all'art. 14 comma 5-ter ultima ipotesi d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KERIMU ARUNA (CUI: 04V2UYL) nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 21/10/2024 del GIUDICE DI PACE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; ti

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Perugia ha dichiarato la penale responsabilità di Aruna Kerimu, in ordine al reato di cui all'art. 14 comma 5-ter ultima ipotesi d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - per essersi trattenuto in Italia, senza giustificato motivo, in violazione dell'ordine impartitogli e notificatogli dal Questore di Perugia in data 28/04/2021, mediante il quale veniva data esecuzione al decreto di espulsione emesso, in pari data, dal Prefetto della Provincia di Perugia - e per l'effetto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro settemila di multa.

2. Avverso tale sentenza Aruna Kerinnu propone ricorso, tramite l'avv. Carmen Ambra, deducendo tre motivi, tutti incentrati sulla sussistenza di una violazione di legge e di vizi della motivazione, rispettivamente in relazione all'applicazione dell'art. 14 comma 5-ter T.U. imm. e alla mancata assoluzione dell'imputato, nonché, infine, al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a dati fattuali, precipuamente attinenti alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La sentenza ricostruisce dettagliatamente gli elementi grazie ai quali si è ritenuta raggiunta la prova circa la permanenza del soggetto in territorio nazionale, all'indomani della scadenza del termine assegnatogli per abbandonarlo; alcuna giustificazione, al momento, è stata fornita dall'imputato. Si sono anche scandagliate tutte le argomentazioni addotte a discolpa (segnatamente, la dedotta impossibilità di reperire denaro sufficiente, per acquistare il biglietto aereo); tali deduzioni a discarico sono state superate dal Giudice di pace, con motivazione né illogica, né contraddittoria.

Gli appunti difensivi, al contrario, sono finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali. Quanto agli aspetti inerenti al trattamento sanzionatorio, essi rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - tale valutazione si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di considerazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

Nel caso di specie, peraltro, la pena inflitta è prossima al minimo edittale 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03