Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17110/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding rejection of crime unification under continuation rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17110/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the execution judge failed to recognize a unified criminal plan across two drug trafficking offenses committed within two years in Bologna. The court ruled that the lower court correctly identified the acts as distinct and contingent rather than part of a single criminal design.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 81 c.p.; Art. 671 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it is manifestly re-evaluative, entirely based on facts, and specific, as the execution judge adequately reasoned why no unitary criminal plan existed.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuation rule drug trafficking crime unification inadmissible appeal execution judge traffico di stupefacenti reato continuato reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Gabriele Bordoni, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 81 c.p.
Art. 671 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
artt. 81 cod. pen
per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente rivalutativo, interamente versato in fatto ed aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr.Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDDAHBI EL MOSTAFA nato il 01/01/1970 avverso l'ordinanza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha ritenuto di essere in presenza di reati commessi in contesti delittuosi tra loro distinti, oltre che distanziati da un notevole arco temporale e che - sebbene concernenti aggressioni a beni giuridici della medesima tipologia, trattandosi di cessioni di sostanza stupefacente - non emergesse la asserita preventiva ideazione unitaria, bensì una generica propensione del soggetto, verso la commissione di tali fattispecie delittuose; in ragione di ciò, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di Edhabi El Mostafa, quanto ai reati indicati nell'epigrafe del provvedimento stesso (reato ex art. 73 comma 5 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso in Bologna il 17/03/2010, sanzionato con la pena di anni uno di reclusione ed euro duemila di multa dal Tribunale di Bologna, con sentenza del 25/11/2015, confermata dalla Corte di appello di Bologna il 18/04/2017 e passata in giudicato il 26/01/2018; reato ex art. 73 comma 5 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso in Bologna tra il 2010 e il 15/03/2011, sanzionato con la pena di mesi dieci di reclusione ed euro tremila di multa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con sentenza del 08/02/2018, confermata dalla Corte di appello di Bologna il 18/02/2020 e passata in giudicato il 26/02/2021).

2. Ricorre per cassazione Edhabi El Mostafa, a mezzo dell'avv. Gabriele Bordoni, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen. per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per contraddittorietà e illogicità della stessa, poiché il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato gli indici rivelatori dell'unicità della risoluzione criminosa. La difesa ha depositato note difensive, a mezzo delle quali si è integralmente richiamata alle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, precisando come gli elementi presenti nel provvedimento impugnato descrivano plurimi episodi, uniti dal vincolo di continuazione, verificatisi nell'arco di appena due anni, nel medesimo ambito territoriale, di identica tipologia ed evidenzianti una similare spinta a delinquere del soggetto, frutto dunque di una pianificazione di massima intervenuta in epoca antecedente, rispetto all'avvio della condotta più risalente.

3. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato, in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.

4. Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente rivalutativo, interamente versato in fatto ed aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr.Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 aprile 2025 I