Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17109/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation service assignment rejection due to lack of procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17109/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request for a trial by social services for a prisoner seeking probation. The lower court properly denied the request because the prisoner's claimed volunteering did not match his psychological profile and no prior investigation was conducted. The court found the lower court's reasoning logical and uncontradictory, while also ruling that the defense lawyer's pre-existing absence did not justify a hearing postponement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 47, 678, comma 1-ter l. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 420-ter, comma 5, c.p.p.: The Court of Cassation holds that appeals based on mere complaints without specific legal criticism of the lower court's reasoning are inadmissible, and that a defense lawyer's pre-existing impediment does not trigger the statutory rule for hearing postponement.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation service assignment trial by social services inadmissible appeal defense lawyer impediment procedural defect psychological profile assessment Cassa delle ammende abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Guido Galipò, deducendo cumulativamente i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 47, 678, comma 1-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
Art. 420-ter, comma 5, c.p.p.
«Nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, a questi già noto all'atto della nomina finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell'art. 420-ter, comma quinto, cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi
Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv.
Sez. 5, n. 41000 del 23/05/2014, Eleuteri
Quanto infine al lamentato mancato rinvio dell'udienza del giorno 11/12/2024, occorre rifarsi alla regola ermeneutica fissata da Sez. 5, n. 41000 del 23/05/2014, Eleuteri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMPAGNO GIUSEPPE nato a PALERMO il 06/02/1986 avverso l'ordinanza del 11/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, presentata da Giuseppe Compagno, soggetto in espiazione della pena di anni tre e mesi due di reclusione, inflitta in relazione a una rapina commessa nell'aprile del 2014.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. Guido Galipò, deducendo cumulativamente i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 678 comma 1-ter cod. proc. pen., stante la natura lacunosa della valutazione sussunta nell'ordinanza impugnata, condotta in assenza di preventiva istruttoria ad opera dell'U.E.P.E. e senza considerare la lieve entità dei carichi pendenti, secondo la definizione datane dalla Corte di appello di Palermo.

3. Vengono articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come si renda indispensabile l'avvio, ad opera del condannato, di un processo di revisione critica di quanto compiuto.

Il dedotto volontariato, poi, è stato giudicato non confacente al profilo personologico del condannato, per cui si è ritenuto non possibile, allo stato, formulare una prognosi tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - circa la sua futura condotta di vita. Tale struttura motivazionale è lineare, esaustiva e del tutto logica, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; essa, poi, non è efficacemente aggredita dalle aspecifiche e reiterative argomentazioni difensive. Quanto infine al lamentato mancato rinvio dell'udienza del giorno 11/12/2024, occorre rifarsi alla regola ermeneutica fissata da Sez. 5, n. 41000 del 23/05/2014, Eleuteri, Rv. 261252 - 01, che ha statuito quanto segue:

«Nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, a questi già noto all'atto della nomina finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., perché la formulazione della norma intende dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo, e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell'incarico».

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 aprile 2025 Il Co