Cassation court dismisses appeal as revocation of suspended sentence is legally permissible when new obstacles exist.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the execution judge correctly revoked the suspended sentence due to a new criminal record. The appellant argued that the first-instance judge lacked authority to revoke the benefit if the criminal certificate was already present at the appeal stage. The court rejected this, citing precedent that allows revocation in execution proceedings even when the obstacle was unknown to the first judge but known to the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 comma 4 cod. pen.; Art. 168 terzo comma cod. pen.: The execution judge may revoke a suspended sentence granted in violation of the statutory requirement when a new disqualifying circumstance exists, even if the first-instance judge was unaware of it, as the appellate court is precluded from exercising ex officio revocation powers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIVOGRE FABIO nato a IVREA il 02/12/1981 avverso l'ordinanza del 22/12/2022 del TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice monocratico del Tribunale di Ivrea - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha revocato la sospensione condizionale della pena di anni due di reclusione, concessa a Fabio Givogre con sentenza del medesimo Tribunale del 24/03/2021, passata in giudicato il 30/05/2022; tale provvedimento è stato emesso in forza dell'art. 164 comma 4 cod. pen., per avere il condannato già fruito del medesimo beneficio, in relazione alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro cinquecento di multa, inflittagli con sentenza del Tribunale di Torino del 28/05/2020, divenuta irrevocabile il 17/06/2020.
2. Ricorre per cassazione Fabio Givogre, a mezzo dell'avv. Alessandro Argento, deducendo violazione di legge, derivante dalla inosservanza o erronea applicazione degli artt. 164 quarto comma e 168 terzo comma cod. pen., per essere preclusa al giudice dell'esecuzione la facoltà dì procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena erroneamente concessa nel giudizio di cognizione, ove agli atti del giudizio di appello sia presente il certificato penale, attestante la sussistenza di precedenti ostativi alla nuova concessione del beneficio. La difesa ha poi depositato memoria, a mezzo della quale ha integralmente ribadito le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione.
3. Il ricorso è inammissibile, essendo sufficiente fare riferimento al dictum di Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 - 01, a mente della quale: «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita».
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende