Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence under Article 630 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to review the case under Article 629 of the Criminal Procedure Code regarding new evidence. The court rejected this, noting the lower court correctly identified that the requested interrogation of a co-defendant did not constitute new or surprising evidence under Article 630.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629, 630 c.p.p.: The extraordinary remedy of revision is inadmissible when the contested evidence does not qualify as new or surprising under the statutory requirements of Article 630 of the Criminal Procedure Code.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIS ANTONIO nato a PLACANICA il 28/08/1971 avverso l'ordinanza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Finis; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di appello omesso di procedere alla revisione ex art. 629 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Nola nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di cui agli artt. 110-648-bis cod. pen. ascrittogli, non è consentito, a fronte della congrua motivazione, con cui nell'ordinanza impugnata, in linea con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, è stata evidenziata la mancanza dei presupposti di ammissibilità dello straordinario mezzo di impugnazione de quo, non ricorrendo nel caso in esame nessuna delle ipotesi di cui all'art. 630 cod. proc. pen. (cfr. pagg. 2-4, ove si è sottolineata l'impossibilità di qualificare come prova nuova o sopravvenuta l'escussione del coimputato sollecitata dalla difesa dell'odierno ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ma