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Ordinanza — n. 17105/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lawyer's absence from pandemic court hearings under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17105/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated criminal procedure articles 178 and 598-bis by not remanding the case after the defense lawyer refused to attend pandemic-era hearings. The court rejected this claim, citing established precedent that a lawyer's refusal to appear does not automatically mandate a remand to protect the right to defense.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c, e 598-bis cod. proc. pen.; In criminal appeal proceedings during emergency pandemic rules, a defense lawyer's refusal to attend hearings does not compel the judge to remand the case to ensure the right to defense.

Parole chiave

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criminal appeal procedure pandemic emergency rules lawyer absence right to defense inadmissible appeal court costs judicial discretion revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Art. 598-bis cod. proc. pen.
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WANG QUN nato il 10/01/1970 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Qun Wang; considerato che l'unico motivo di ricorso (replicato con memoria del 13 marzo 2025), con cui si contesta violazione di legge di legge penale in ordine agli artt. 178, comma 1, lett. c, e 598-bis cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., risulta manifestamente infondato, poiché teso a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto dì difesa» (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 mar