Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal grounds regarding aggravated damage to electronic monitoring devices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was not formulated in legally permitted terms. The appellant argued against the application of an aggravating circumstance for damaging an electronic bracelet, which the lower court upheld based on its public service function. The court rejected this argument, citing established precedent that the functional purpose of the device as a public utility, rather than its exposure to public trust, determines the applicability of the aggravating circumstance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; The aggravating circumstance for damaging a device intended for a public service applies based on the functional destination of the electronic monitoring bracelet to public order, regardless of the specific subject holding the device.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ALBERTO nato a ERICE il 23/09/1983 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alberto Amato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., risulta non formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede tessendo riproduttivo di profili di censura già svolti con l'atto di appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) con congrue e non illogiche argomentazioni, in linea con il disposto normativo: avendo il ricorrente perpetrato la condotta di danneggiamento su un braccialetto elettronico, quale bene destinato ad un pubblico servizio, e cioè alla tutela dell'ordine pubblico attraverso il controllo a distanza di soggetti ritenuti pericolosi per la collettività, deve ritenersi correttamente affermata la sussistenza dell'aggravante de qua, posta a presidio e garanzia di un pubblico servizio o di una pubblica utilità, il che coincide perfettamente con la funzione svolta dal presidio elettronico atto al controllo e tracciamento degli spostamenti di un soggetto detenuto (ancorché in regime domiciliare).
Sul punto, la giurisprudenza di questa Sezione, cui collegio intende offrire continuità, è assolutamente consolidata (Sez. 7, n. 6476 del 21/01/2025, Nabelli, non mass.; Sez. 2, n. 29538 del 15/06/2023, Brnelic, Rv. 284940 - 01), non rilevando l'esposizione della cosa alla pubblica fede, quanto piuttosto la destinazione funzionale al servizio pubblico, a prescindere da chi sia il soggetto titolare del mezzo. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i