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Ordinanza — n. 17103/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere repetition of rejected first-instance arguments regarding probation suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17103/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the nullity of the first-instance judgment and the suspension of proceedings with probation, but these claims were already rejected by the lower court. The appellate court found the appeal arguments to be a mere repetition of previously dismissed grievances and lacked the required specificity to be considered anew.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal that merely reiterates arguments already rejected in the first instance without new specific grounds is inadmissible for lack of novelty and specificity.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of novelty repetition of arguments probation suspension abbreviated procedure court costs specificity requirement conflitti di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCARDI NICOLO nato a MAZARA DEL VALLO il 27/01/1987 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicolò Accardi; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce erroneità della decisione di rigetto della eccepita nullità del giudizio (abbreviato) di primo grado ed erroneità della decisione di rigetto della istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato, costituiscono mera reiterazione di eccezioni in rito sollevate con i motivi di gravame e respinte con corrette argomentazioni in diritto dalla Corte territoriale e sono anche manifestamente infondati; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano il processo in absebtia, atteso che l'imputato, detenuto per altra causa, aveva rinunziato alla personale comparizione alle udienze del 5 dicembre 2022, allorquando il difensore e procuratore speciale dell'imputato chiese la definizione del giudizio con il rito abbreviato, rinunziando per tal via a coltivare la precedente richiesta di sospensione del processo con messa alla prova e 23 gennaio 2023, allorquando fu emessa la sentenza di primo grado; che, peraltro, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova era stata già precedentemente negata, sulla base di elementi rappresentativi (precedenti penali recenti e stato detentivo per altra ragione) della incapacità dell'imputato a sostenere la probation; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i