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Ordinanza — n. 17100/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal grounds and generic factual criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17100/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a different assessment of evidence and credibility, but the court noted that cassation reviews only logical argumentation, not factual re-evaluation. Furthermore, the second ground for appeal was rejected as generic and lacking the specific factual and legal elements required by law.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 364, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reiterates arguments already examined and dismissed in lower courts without new legal grounds, or if it fails to specify the factual and legal elements supporting the criticism of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal cassation review limits generic factual criticism evidence credibility assessment specificity requirements motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
2-5 dell'impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta un improprio vizio di "travisamento del fatto", risulta generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, cod.
Art. 364, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURIA LUIGI nato a PALERMO il 27/01/1973 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Curia; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate ascritti all'odierno ricorrente, risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, per un duplice ordine di ragioni: reiterando nella riproduzione di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, esso risulta volto a prospettare un," diverso apprezzamento degli elementi probatori e un diverso giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, stante invece la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, essendo il sindacato di legittimità, per espressa volontà del legislatore, limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, i giudici di appello - conformandosi pienamente al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) - hanno sottolineato la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima e come esse abbiano trovato piena conferma nel raffronto con gli ulteriori elementi di prova, dovendosi così ritenere certamente provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati ascrittigli (si vedano le pagg. 2-5 dell'impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta un improprio vizio di "travisamento del fatto", risulta generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da vizi (si vedano pagg. da 2 a 5), non indica con puntualità e concreta specificità gli elementi di fatto e di diritto che fondano la censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende