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Ordinanza — n. 17098/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing comparison as discretionary merit issue barred from review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17098/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court improperly compared heterogeneous circumstances during sentencing, claiming a violation of law and flawed reasoning. The court ruled that balancing opposing circumstances is a typical discretionary act of the trial judge, which falls outside the scope of cassation review unless arbitrary or illogical, and found the lower court's justification sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 133 cod. pen: The court of cassation cannot review the discretionary balancing of heterogeneous circumstances in sentencing unless the decision is arbitrary or illogically reasoned, as such evaluations belong to the trial judge's merit phase.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion review heterogeneous circumstances comparison penal code balancing test merit judgment scope causa civile azione intesa alla dichiarazione di responsabilità dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 133 cod. pen
245931); che, in particolare, la soluzione di equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAOUI MOUNCIF (CUI 06KMK2W) nato il 30/01/2000 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mouncif Zaoui; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra le circostanze eterogenee applicate nei confronti dell'odierno ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato; che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr.

Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, in particolare, la soluzione di equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen (nel caso di specie, si vedano le congrue e plurime argomentazioni esposte a pag. 4 della impugnata sentenza a base della ritenuta impossibilità di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti su quelle aggravanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1