Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper fact-based arguments and lack of specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Maurizio Manini inadmissible, ordering him to pay court costs. Manini argued that the lower court erred in finding his subjective intent for aggravated robbery and omitted a statutory mitigating circumstance. The court rejected these claims as they relied on factual disputes and general arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal, failing to meet the specific legal criticism required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and n. 5 c.p.p.; Appeals must focus on legal errors rather than factual disputes, and arguments must constitute specific, reasoned criticism of the lower court's decision rather than mere repetition of points already addressed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANINI MAURIZIO nato a MARCARIA il 08/04/1958 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Manini; considerato che sia il primo, che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura, rispettivamente, violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di concorso in rapina aggravata ascritto all'odierno ricorrente, e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il suddetto reato e in relazione all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., sono formulati in termini non consentiti in questa sede, poiché - prospettando argomentazioni in fatto e volte a contestare la valutazione probatoria posta a base del decisum, e dunque estranee al sindacato di legittimità - risultano reiterativi di profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, premesso che, come correttamente sottolineato dai giudici di appello, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo (ex plurimis Sez. 2, n. 44301 del 19/10/2005, Dammacco, Rv. 232853 - 01;
Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260 - 01), deve ravvisarsi come, nella congrua e non illogica motivazione posta a fondamento della pronuncia impugnata (si veda pag.
4) siano state puntualmente indicate le diverse evidenze oggettive in virtù delle quali, nel caso di specie, debba ritenersi pienamente integrato l'elemento del dolo di partecipazione alla realizzazione del delitto di rapina da parte dell'odierno ricorrente; che con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso, va poi osservato che la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. sia diretta e logica conseguenza del fattivo apporto di non scarso rilievo fornito dal Manini alla realizzazione del reato in esame, avendo i giudici di merito accertato il suo ruolo di "palo", mettendo in evidenza la totale inconsistenza dei rilievi difensivi circa l'esatto posizionamento dell'auto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delIe spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos