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Ordinanza — n. 17094/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against robbery conviction for lack of subjective element error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17094/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Nicolò Di Pietra inadmissible regarding the robbery conviction. The appellant argued that the appellate court incorrectly found the subjective element of the crime, but the court noted this claim was already thoroughly examined and rejected in the lower instance. The court affirmed that voluntary drug use does not negate criminal intent and dismissed the appeal as a repetition of previously censured arguments.

Regesto Legislator

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Art. 47 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged violation of law concerns a subjective element that was already properly established by the appellate court and the claim is merely a repetition of previously rejected arguments.

Parole chiave

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Robbery subjective element Appeal inadmissibility Drug use criminal intent Cassation procedural review Repetition of arguments responsabilità penale dei minori ritardo ingiustificato dell'azione penale allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 47 cod. pen.
art. 47 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5175 del 17/12/2012, Salvaggio, Rv. 255179
Sez. 1, n. 5175 del 17/12/2012, Salvaggio, Rv. 255179; Sez.
Sez. 1, n. 39957 del 09/10/2008, Filippini, Rv. 241555
255179; Sez. 1, n. 39957 del 09/10/2008, Filippini, Rv. 241555); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRA NICOLO nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 23/05/1996 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicolò Di Pietra; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine all'art. 47 cod. pen., per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato di rapina attribuito all'odierno ricorrente, oltre che manifestamente infondato, è riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano in particolare le pagg. 7 e 8 della impugnata sentenza), la quale, con congrui argomenti logici e giuridici e, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha congruamente affermato la penale responsabilità del Di Pietra, da un lato, chiarendo come nel caso di specie non siano ravvisabili gli estremi dell'errore sul fatto, e dall'altro, sottolineando come l'assunzione volontaria di sostanze stupefacenti non impedisca di ravvisare gli estremi del coefficiente doloso in capo al soggetto agente (cfr.

Sez. 1, n. 5175 del 17/12/2012, Salvaggio, Rv. 255179; Sez. 1, n. 39957 del 09/10/2008, Filippini, Rv. 241555); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 m