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Ordinanza — n. 17093/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances outweigh statutory aggravating circumstance under Art. 628 CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17093/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances should outweigh the aggravating circumstance under Article 628, Paragraph 3, Number 1 of the Penal Code. The court ruled that balancing these circumstances is a discretionary act of the trial judge, which falls outside the scope of cassation review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.; The Court of Cassation holds that the balancing of generic mitigating circumstances against statutory aggravating circumstances constitutes a discretionary evaluation of the trial judge, which is not subject to cassation review unless manifestly arbitrary or illogical.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances statutory aggravating circumstance penal code article 628 cassation review scope judicial discretion inadmissible appeal penal sentencing balance responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASSIMI MOHAMMED AMINE nato il 16/12/1998 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohammed Amine Kassimi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine al rifiutato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato; che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr.

Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento, anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen (nel caso di specie si vedano le congrue argomentazioni esposte a pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1