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Ordinanza — n. 17092/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17092/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17092/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGOBARDI SIMONA nato a NAPOLI il 11/10/1980 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto personalmente da Simona Longobardi; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. il ricorso può essere proposto solo da un difensore abilitato; rilevato che sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 591 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17092/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Ritenuta pertanto la inammissibilità del ricorso, cui segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).

Parole chiave

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diritto a un difensore requisito della firma autografa ammissione all'avvocatura prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria capacità di stare in giudizio memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGOBARDI SIMONA nato a NAPOLI il 11/10/1980 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto personalmente da Simona Longobardi; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. il ricorso può essere proposto solo da un difensore abilitato; rilevato che sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 591 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Ritenuta pertanto la inammissibilità del ricorso, cui segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ma