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Ordinanza — n. 17090/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for being generic and lacking specific factual and legal grounds required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17090/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were too vague to allow judicial review. The appellant contested alleged motivational defects regarding fraud liability but failed to specify the exact legal and factual elements supporting the criticism. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal must contain specific arguments indicating the precise legal and factual grounds for dissent; generic criticisms without specific elements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specificity requirement Code of Criminal Procedure judicial review limits testimone anonimo testimonianza della vittima registrazione clandestina di conversazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'ANNUNZIATA ANGELO nato a NAPOLI il 30/06/1987 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Dell'Annunziata; considerato che l'unico motivo di ricorso con cui, in termini alquanto vaghi, si contestano presunti vizi motivazionali in cui sarebbero incorsi i giudici di appello in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa ascritto all'odierno ricorrente, risulta generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di congrue e non illogiche argomentazioni, con cui la Corte, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha disatteso gli assunti difensivi posti a base della richiesta di assoluzione dell'odierno ricorrente (si veda in particolare pag. 3 della impugnata sentenza), esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in proposito, giova ricordare che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il