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Ordinanza — n. 17089/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances outweigh recidivism under Art. 69 and 99 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17089/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over recidivism under Article 69, Paragraph 4, of the Penal Code, while the lower court correctly noted this statutory provision prohibits such a balancing test. Consequently, the court rejected the claim that the aggravating circumstance of recidivism was improperly excluded or outweighed.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: The statutory prohibition on balancing generic mitigating circumstances against recidivism renders an appeal challenging the non-application of such mitigation inadmissible.

Parole chiave

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recidivism aggravation generic mitigating circumstances balancing test prohibition appeal inadmissibility Penal Code provisions diritto di ottenere una decisione risposta alla petizione asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 4, cod. pen.
ha correttamente chiarito che il testo del disposto normativo di cui all'art. 69, comma quarto, cod.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLAIACOLO CLAUDIO nato a NAPOLI il 28/05/1978 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Claudio Colaiacolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., oltre che in relazione all'asserita omissione di qualsivoglia indicazione circa la mancata esclusione dell'anzidetta aggravante nei confronti dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato per le seguenti ragioni: premesso, preliminarmente, che la censura circa l'esclusione della recidiva non ha rappresentato specifico oggetto delle doglianze proposte con l'atto di appello, deve osservarsi che, la Corte territoriale (cfr. pag.

6) ha correttamente chiarito che il testo del disposto normativo di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen., è ostativo al richiesto bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 mar