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Ordinanza — n. 17086/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to merit arguments and failure to raise fifth ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17086/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alessio Del Ciotto inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The court rejected arguments regarding the aggravating circumstance of impaired defense online as contradicting established case law, while noting that merit-based arguments were merely reiterated. Furthermore, the fifth ground of appeal was dismissed because it was not raised before the lower court or in its conclusions.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reiterate merit arguments already rejected or if new grounds were not presented to the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of merit failure to raise ground procedural admissibility Cassation jurisdiction asserzione difendibile allegazioni di persecuzione contraddittorie capacità delittuale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024
Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024
287452 - 01); che la condizione di procedibilità è sopperita dalla costituzione di parte civile (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL CIOTTO ALESSIO nato a ORTONA il 26/09/1974 avverso la sentenza del 29/10/2014 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 142-42904/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Del Ciotto; considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso costituiscono mera reiterazione di argomenti di merito svolti con i motivi di gravame, attentamente valutati e respinti con congrua motivazione dal giudice del merito; che il secondo motivo censura il riconoscimento della aggravante della minorata difesa del contraente "on line", con argomenti che si pongono in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, (tra le tante, Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Rv. 287452 - 01); che la condizione di procedibilità è sopperita dalla costituzione di parte civile (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Rv. 286741 - 01). che il quarto motivo attiene al trattamento sanzionatorio ed in specie all'apprezzamento della recidiva, che la Corte di merito ha confermato con preciso richiamo alle circostanze fattuali ed alla analisi dei precedenti penali del ricorrente; che il quinto motivo non è stato punto prospettato alla Corte di merito, neppure in sede di conclusioni, non può pertanto essere avanzato per la prima volta innanzi alla Corte di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1