Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17085/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal criticism and improper scope of review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17085/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Davide Picone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Picone argued that the lower court failed to question the victim in a criminal reception case, but the Court found his complaints merely repetitive of previous arguments without concrete legal critique. The decision upheld that factual evaluation of evidence and the choice of proof sources remain exclusively within the discretion of the trial court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal must contain specific legal criticism distinct from prior arguments, and the trial court's evaluation of evidence and choice of proof sources are reserved facts not subject to cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of specific criticism repetition of prior arguments factual evaluation of evidence criminal reception offense scope of cassation review court costs and fine momento del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
268713 - 01) - contrariamente a quanto contestato, la Corte territoriale ha posto una congrua e incensurabile motivazione a base dell'affermazione di responsabilità del Picone per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (si veda pag.
art. 648 cod. pen
268713 - 01) - contrariamente a quanto contestato, la Corte territoriale ha posto una congrua e incensurabile motivazione a base dell'affermazione di responsabilità del Picone per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla
tra molte, Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
277334 - 01) e che l'elemento soggettivo del reato de quo ben può essere dedotto dalla mancanza di un'attendibile giustificazione circa la provenienza della res (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICONE DAVIDE nato a TORINO 11 16/04/2000 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO- Letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Picone; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla mancata escussione del querelante, non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede per un duplice ordine di ragioni: in primis, deve sottolinearsi come esso non sia connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già prospettati in appello e già vagliati e disattesi dalla corte di merito con congrui e non illogici argomenti giuridici, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; e, in secundis, deve rilevarsi come le argomentazioni del ricorrente risultano invero volte a censurare una valutazione asseritannente errata del materiale probatorio condotta dai giudici di merito, mentre sul punto devono ribadirsi i principi affermati da questa Corte (ex multis, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;

Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575), secondo cui l'apprezzamento dei dati probatori e la scelta tra i vari risultati di prova di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento; ritenuto dunque che, conseguenzialmente, risulta manifestamente infondata la seconda censura, poiché - premesso che il reato presupposto del delitto di ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, potendosi la provenienza delittuosa del bene posseduto desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (cfr. tra molte, Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 - 01) e che l'elemento soggettivo del reato de quo ben può essere dedotto dalla mancanza di un'attendibile giustificazione circa la provenienza della res (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01) - contrariamente a quanto contestato, la Corte territoriale ha posto una congrua e incensurabile motivazione a base dell'affermazione di responsabilità del Picone per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, ove si è sottolineata la non sussistenza di alcun ragionevole dubbio sulla provenienza delittuosa dei documenti nella cui disponibilità veniva rinvenuto il Picone, e dunque la totale non utilità dell'escussione della persona offesa, già autore di apposita denuncia di furto di quegli stessi documenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.